Accesso ai servizi

COME FARE PER

Richiesta accesso atti amministrativi

Descrizione:
Descrizione
Il diritto di accesso e di informazione può essere esercitato dal cittadino su tutta l'attività dell'Amministrazione Comunale ed in particolare su atti, documenti e procedure che lo riguardano.
Oggetto dell'accesso sono le informazioni, gli atti, i documenti stilati dal Comune in possesso o comunque utilizzati dallo stesso ai fini dell'attività amministrativa in qualunque forma essi siano realizzati (cartacea, grafica, fotocinematografica, elettromagnetica).
L'accesso si esercita nella forma di presa visione dell'atto e documento o di estrazione di copia dello stesso previo pagamento, in quest'ultimo caso, dei costi relativi alla riproduzione (0,15 € per ogni copia in formato A4).

N.B.L'Ufficio interessato rilascerà COPIE INFORMALI degli atti. Nel caso si necessiti dell'attestazione di conformità all'originale bisognerà chiederlo esplicitamente

Come Fare:
Chi ha diritto all'accesso
Il diritto di accesso può essere esercitato da ogni persona fisica o giuridica, associazione, comitato rappresentante gruppi di cittadini volto ad interessi diffusi, nelle forme e nei modi previsti dal regolamento comunale (liberamente consultabile nella sezione "Regolamenti").

Chiunque vi abbia interesse in quanto si tratti del destinatario dell'atto finale o del soggetto che per legge interviene su una parte del procedimennto o del soggetto che abbia determinato l'avvio del procedimento, può accedere agli atti istruttori relativi a procedimenti amministrativi in corso richiedendo ed ottenendo dall'amministrazione informazioni circa lo stato di avanzamento ed il tempo ultimo per la conclusione del procedimento che lo riguardi; ugualmente ha diritto di richiedere e ricevere dall'amministrazione risposte sul corretto svolgimento del procedimento in relazione all'esatta applicazione di leggi e regolamenti che disciplinano il procedimento in questione.

Il diritto di accesso è garantito anche a qualunque soggetto portatore di interessi pubblici e privati e di interessi diffusi costituiti in associazioni e/o comitati ai quali possa derivare un qualsiasi pregiudizio da un provvedimento, atto, o attività posta in essere dall'Amministrazione. Il diritto di accesso è esercitato attraverso la presentazione di memorie scritte, documenti, relazioni che l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare prima della decisione finale.

Esclusione dal diritto di accesso

Sono esclusi dall'accesso, per legge:

- i documenti coperti dal segreto di stato
- gli atti/documenti dei procedimenti tributari
- i documenti relativi all'emanazione di atti normativi (per l'ente locale: Statuto, Regolamenti) amministrativi generali, di pianificazione e programmazione
- i documenti contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi, nei procedimenti selettivi.

Azioni da attivare in caso di esclusione dal diritto di accesso e di presa visione
Chiunque abbia diritto ai sensi del Regolamento ad esercitare il diritto di accesso e di presa visione degli atti, in caso di mancata risposta alla richiesta di accesso dopo 30 giorni dall'invio della stessa all'Ufficio Protocollo del Comune, l'interessato può effettuare entro i 30 giorni successivi ricorso contro il rifiuto presentando apposito esposto al Tribunale Amministrativo Regionale. A norma del Regolamento entro i 30 giorni l'interessato può effettuare, prima del ricorso al TAR, ricorso al difensore civico comunale il quale si attiverà presso la struttura comunale per verificare i motivi per cui non è stato dato corso all'accesso e per l'eventuale ammissione all'accesso richiesto.

Riferimenti Normativi:
Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.

Documenti allegati:
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