ELEMENTI COSTITUTIVI
Art. 1
Principi fondamentali
1. La comunità di San Sebastiano da Po è Ente autonomo locale il quale ha rappresentatività generale secondo i principi della costituzione e della legge generale dello Stato.
2. L’autogoverno della comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente Statuto.
Art. 2
Finalità
1. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.
2. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali all’amministrazione.
3. La sfera di governo del Comune è costituita dall’ambito territoriale degli interessi.
4. Il Comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi: la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel proprio territorio per garantire alla collettività una migliore qualità della vita.
Art. 3
Programmazione e forme di cooperazione
1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione Piemonte, avvalendosi dell’apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.
3. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione, equiordinazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.
Art. 4
Territorio e sede comunale
1. Il territorio del Comune si estende per Kmq. 16,64 confinante con i Comuni di Casalborgone, Lauriano, Verolengo, Chivasso, Castagneto.
2. Il palazzo civico, sede Comunale, è ubicato in piazza Sandro Pertini n.1.
3. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.
Art. 5
Albo Pretorio
1. Il Consiglio comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad “Albo pretorio”, per la pubblicazione degli atti e degli avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
2. La pubblicazione deve garantire l’accessibilità, l’integralità e la facilità di lettura.
3. Il Segretario cura l’affissione degli atti di cui al 1° comma avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l’avvenuta pubblicazione.
Art. 6
Stemma e gonfalone
1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di San Sebastiano da PO, con lo stemma concesso con regio decreto in data 9 novembre 1934.
2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco , si può esibire il gonfalone comunale nella foggia autorizzata con regio decreto in data 9 novembre 1934.
3. L’uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali, sono vietati se non autorizzati dalla Giunta Comunale.
PARTE I
Titolo I
ORGANI ELETTIVI
Art. 7
Organi elettivi
1. Sono organi del Comune: Il Consiglio, il Sindaco e la Giunta Comunale.
Art. 8
Consiglio Comunale
1. Il Consiglio Comunale, rappresentando l’intera comunità, determina l’indirizzo ed esercita il controllo politico-amministrativo.
2. Il Consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.
Art. 9
Il Consiglio Comunale: elezione
Composizione e durata
1. Le norme relative alla composizione, l’elezione, la durata in carica, lo scioglimento del Consiglio Comunale, le cause di ineleggibilità, di incompatibilità, di decadenza dei consiglieri sono stabilite dalla legge dello Stato e dal presente Statuto.
2. La prima seduta del Consiglio Comunale deve essere convocata dal Sindaco neo-eletto entro il termine di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e l’adunanza deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell’obbligo di convocazione provvede in via sostitutiva il Prefetto.
3. Nella seduta immediatamente successiva alla elezione, il Consiglio, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, deve esaminare la condizione degli eletti e dichiarare eventuali ineleggibilità o incompatibilità di qualcuni di essi, quando ne sussistano le cause, provvedendo alle surrogazioni.
4. Il Sindaco comunica, altresì, al Consiglio la composizione della Giunta, tra cui il Vice-Sindaco, dallo stesso nominata.
5. Nella stessa seduta, e dopo gli adempimenti previsti dai commi precedenti, il Sindaco presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
6. Il Consiglio Comunale rimane in carica sino alle elezioni del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, all’adozione degli atti urgenti ed improrogabili.
Art. 10
Consiglieri Comunali
1. La posizione giuridica e lo status dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l’intera comunità senza vincolo di mandato.
2. I Consiglieri Comunali entrano in carica al momento della proclamazione, ovvero, in caso di surrogazione, all’atto della relativa deliberazione adottata dal Consiglio comunale
3. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al Consiglio comunale, sono assunte immediatamente al protocollo comunale. Esse sono irrevocabili, non necessitano di prese d’atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro dieci giorni, procede alla surroga, con separate deliberazioni nel caso di dimissioni plurime, seguendo l’ordine di presentazione al protocollo.
4. E’ consigliere anziano colui che, nell’elezione per il rinnovo del consiglio, ha conseguito la migliore cifra individuale di voti, senza considerare, a tal fine, il sindaco neo-eletto e i candidati alla carica di sindaco.
5. I consiglieri comunali che, senza giustificato motivo, non intervengano a n. 3 sedute consecutive del Consiglio, sono dichiarati decaduti dalla carica.
6. La decadenza è pronunciata dal consiglio comunale d’ufficio, su istanza di un consigliere o di un qualunque elettore del comune.
7. Il provvedimento dichiarativo sarà adottato dal consiglio comunale decorso il termine di dieci giorni dalla data di notifica all’interessato della proposta di decadenza, senza che questo abbia presentato adeguate giustificazioni..
8. Sono cause giustificative delle assenze: le malattie, i motivi inderogabili di lavoro, qualsiasi altra motivazione atta a dimostrare la inequivocabile volontà del consigliere di portare al termine il mandato.
9. Le indennità spettanti ai consiglieri per l’esercizio delle loro funzioni sono stabilite dalla legge. Il regolamento disciplina le modalità per la trasformazione del gettone di presenza in indennità ai sensi dell’art. 23, comma 5, Legge 265/99.
10. I consiglieri comunali hanno diritto di iniziativa per la convocazione del consiglio comunale su ogni questione di competenza del consiglio. Hanno inoltre il diritto di presentare interrogazioni e mozioni.
11. I consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali, dalle aziende del comune e dagli enti da esso dipendenti, dalle società a prevalente capitale comunale, nonché, dai concessionari di servizi comunali, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del loro mandato. L’esercizio di tale diritto deve essere mediato con l’esigenza di non alterare la normale funzionalità amministrativa. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
12. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del consigliere comunale, previste dalla legge, sono disciplinate dal regolamento, che deve, in ogni caso, prevedere la risposta del sindaco o di un assessore delegato, entro trenta giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri.
13. L’esame delle proposte di deliberazione che non siano meri atti d’indirizzo e dei relativi emendamenti, che incidano in modo sostanziale sulle stesse, è subordinato all’acquisizione dei pareri previsti dalla legge, in osservanza del principio del “giusto procedimento”.
14. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere domicilio nel territorio comunale, relativamente agli atti di notifica.
Art. 11
Competenze del consiglio
1. Il consiglio, dotato di autonomia organizzativa e funzionale, definisce l’indirizzo del comune, esercita il controllo politico-amministrativo sull’amministrazione e la gestione, anche indiretta, del comune stesso e adotta gli atti attribuiti dalla legge alla sua competenza.
2. Nell’ambito dell’attività di indirizzo il consiglio approva direttive generali, ordini del giorno e mozioni, in relazione all’azione comunale. Esso può impegnare il sindaco e la giunta a riferire sull’attuazione di specifici atti di indirizzo.
3. L’attività di controllo del consiglio si realizza principalmente mediante l’esercizio dei diritti da parte dei singoli consiglieri, in conformità alla legge ed al presente statuto.
4. Nell’esercizio del potere di definire gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende, istituzioni e società, nonché, nelle nomine, designazioni e revoche di sua competenza, il consiglio privilegia la competenza professionale, mediandola con l’applicazione del principio delle pari opportunità.
Art. 12
Partecipazione del Consiglio alla programmazione
1. I consiglieri possono contribuire alla definizione delle linee programmatiche presentate dal sindaco nella prima seduta, proponendo mozioni modificative a condizione che siano coerenti con gli indirizzi generali contenuti nel programma e da approvare con il voto favorevole della metà più uno dei consiglieri assegnati.
2. Nel mese di febbraio di ciascun anno il sindaco presenta al consiglio apposita relazione sull’attività svolta nell’esercizio precedente, formulando una analisi degli obiettivi raggiunti da ciascun assessore e sulla complessiva azione di governo.
Art. 13
Adunanze
1. Il sindaco rappresenta, convoca e presiede l’assemblea; ne formula l’ordine del giorno.
2. La convocazione può essere richiesta da un quinto dei consiglieri, nel qual caso il sindaco è tenuto a riunire il consiglio, in un termine non superiore a venti giorni, inserendo all’ordine del giorno le questioni richieste, purchè, corredate da proposte di deliberazioni .
3. Nei casi d’urgenza, è sufficiente che l’avviso, con il relativo elenco degli oggetti da trattare, sia consegnato 24 ore prima della seduta.
4. Gli atti relativi agli argomenti da trattare dovranno essere messi a disposizione dei Consiglieri comunali con le modalità ed i tempi fissati dal regolamento per il funzionamento del consiglio comunale.
5. Il Sindaco convoca i consiglieri con avviso scritto da consegnare a domicilio
6. Alle adunanze del consiglio debbono partecipare gli assessori, per poter rispondere alle interrogazioni sulle
materie ad essi delegate. Gli assessori esterni, inoltre, partecipano ai lavori del consiglio, intervenendo
nel dibattito, senza diritto di voto.
7. Gli adempimenti di cui al comma 1 in caso di impossibilità del sindaco, sono assicurati dal vice sindaco e ,
nei casi previsti, dal consigliere anziano. Qualora il vice sindaco non fosse consigliere la presidenza del
consiglio è assunta dal consigliere anziano.
Art. 14
Astensione dei Consiglieri
1. I Consiglieri debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti liti e contabilità loro proprie, verso il Comune e verso stabilimenti dal medesimo amministrati o soggetti alla sua amministrazione o vigilanza; come pure quando si tratta di interesse proprio, o di interesse, liti o contabilità dei loro parenti o affini sino al quarto grado, o del coniuge, o di conferire impieghi ai medesimi.
2. Si astengono pure dal prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, esazioni di diritti, somministrazione od appalti di opere nell’interesse del Comune o degli Enti soggetti alla loro amministrazione, vigilanza o tutela.
Art. 15
Pubblicità delle sedute
1. Le sedute del Consiglio e delle commissioni sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento.
Art. 16
Presidenze delle sedute consiliari
1. Il Consiglio Comunale è presieduto dal Sindaco o, in caso di sua assenza, o impedimento dal Vice-Sindaco
nominato ai sensi dell’art. 35 dello Statuto. Qualora il Vice-Sindaco non fosse consigliere comunale,
la presidenza è assunta dal consigliere anziano.
2. Nei casi previsti dalla legge il Consiglio comunale è presieduto dal Consigliere anziano.
3. Il Presidente del Consiglio comunale ha potere discrezionale per mantenere l’ordine, l’osservanza delle leggi e dei regolamenti e la regolarità delle discussioni. Ha facoltà di sospendere e sciogliere l’adunanza. Può, nelle sedute pubbliche, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, ordinare l’espulsione di chiunque sia causa di disordini
4. Il Presidente esercita le funzioni attribuitegli dallo statuto e dai regolamenti. In particolare assolve alle funzioni di predisposizione, propulsione, guida e disciplina dei lavori del consiglio assicurando ai gruppi consiliari ed ai consiglieri adeguata e preventiva informazione sugli ordini del giorno da trattare nel corso della seduta.
Art. 17
Gruppi consiliari e capigruppo
1. Nell’ambito del Consiglio comunale si possono costituire i gruppi consigliari, in relazione alla lista di appartenenza ed indipendentemente dal numero. Qualora i consiglieri non appartengano ad alcuna lista il gruppo consiliare deve essere costituito da almeno n.2 membri.
2. Il Consigliere che intenda appartenere ad un gruppo diverso da quello della lista in cui è stato eletto, o che intenda formare gruppo a sé, ne dà tempestiva comunicazione scritta al Sindaco, allegando, nel primo caso la dichiarazione di accettazione da parte del gruppo di nuova appartenenza.
3. Entro 30 giorni dalla seduta nella quali sono stati convalidati il Sindaco e i Consiglieri eletti, ogni gruppo
consiliare deve comunicare, per iscritto, al Sindaco, il nome del proprio capogruppo; in mancanza si
considera tale il candidato alla carica di Sindaco o, in mancanza, il Consigliere che, alle elezioni, ha
riportato il maggior numero di voti per ogni lista.
4. Dell’ avvenuta designazione e dell’elenco degli appartenenti al gruppo, come di ogni successivo
mutamento, deve essere data comunicazione, per iscritto al Sindaco, perché dallo stesso sia data
comunicazione al Consiglio.
5. Il regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale stabilisce e determina le modalità di
funzionamento dei Consiglieri organizzati in gruppi.
Art.18
Commissioni
1. Il Consiglio comunale può istituire nel suo seno commissioni permanenti, temporanee o speciali, disciplina il .loro numero, le materie di competenza, definisce i tempi di operatività, gli ambiti e gli obiettivi.
2. Il regolamento disciplina il funzionamento e la composizione nel rispetto del criterio proporzionale. Può essere previsto un sistema di rappresentanza plurima o per delega.
3. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori Sindaco, Assessori, organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l’esame di specifici argomenti.
4. Le commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogniqualvolta questi lo richiedano.
Art. 19
Attribuzioni delle Commissioni
1. Compito principale delle commissioni permanenti è l’esame preparatorio degli atti deliberativi del consiglio al fine di favorire il miglior esercizio delle funzioni dell’organo stesso.
2. Compito delle commissioni temporanee e di quelle speciali è l’esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale individuate dal Consiglio Comunale.
3. Il regolamento dovrà disciplinare l’esercizio delle seguenti attribuzioni:
a) la nomina del Presidente della Commissione;
b) le procedure per l’esame e l’approfondimento di proposte di deliberazioni loro assegnate dagli organi del Comune;
c) forme per l’esternazione dei pareri, in ordine a iniziative sulle quali per determinazione dell’organo competente, ovvero in virtù di previsione regolamentare, sia ritenuta opportuna la preventiva consultazione;
d) metodi, procedimenti e termini per lo svolgimento di studi, indagini, ricerche ed elaborazione di proposte.
Art. 20
Pubblicazione delibere e attestazione
Di esecutività
1. Le deliberazioni del Consiglio comunale devono essere pubblicate mediante affissione all’Albo pretorio per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.
2. Le deliberazioni del Consiglio comunale diventano esecutive nei termini stabiliti dall’art. 46 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Possono essere dichiarate immediatamente eseguibili ai sensi dell’art. 47 della legge 8 giugno 1990, n. 142, 3° comma.
3. Le deliberazioni del Consiglio, originali e copie, vengono conservate presso gli uffici della segreteria comunale, munite degli estremi di esecutività e delle eventuali ordinanze di annullamento adottate dall’organo di controllo.
4. L’attestazione di conseguita esecutività è sottoscritta dal segretario comunale.
Art. 21
Organismi collegiali pari opportunità
1. Il comune, riconoscendo nella differenza di sesso un elemento di arricchimento delle possibilità di crescita civile e sociale, è impegnato all’istituzione di un apposito organismo che rediga piani tesi a rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena realizzazione della parità fra uomo e donna e formuli proposte idonee ad attuare le direttive comunitarie in materia.
2. A tal fine, nelle cariche pubbliche, nelle commissioni tecniche e/o elettive, negli enti, aziende ed in tutti gli organismi, le norme regolamentari devono tendere ad equilibrare la presenza di entrambi i sessi.
Art. 22
Regolamento
1. Il consiglio adotta il regolamento, che ne disciplina l’organizzazione, il funzionamento a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati; con la stessa maggioranza il consiglio provvede alle eventuali modificazioni.
Art. 23
Composizione della Giunta Comunale
1. La giunta comunale è composta dal sindaco, che la convoca e la presiede, e dal numero massimo di assessori previsto dalla legge, nominati dal sindaco. Nella giunta comunale sono, di norma, rappresentati entrambi i sessi.
2. Gli assessori possono essere nominati tra i cittadini non facenti parte del consiglio, purchè godano dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere.
Art. 24
Ineleggibilità ed incompatibilità degli assessori
1. Le cause d’ineleggibilità ed incompatibilità, la posizione giuridica e lo “status” degli assessori, sono disciplinate dalla legge.
2. La carica di assessore non è incompatibile con la carica di consigliere comunale.
3. Non possono far parte della giunta coloro che abbiano tra loro o con il sindaco rapporti di parentela entro il terzo grado, di affiliazione e i coniugi.
4. L’inesistenza di cause ostative viene autocertificata dai singoli assessori ed attestata nell’atto di nomina.
Art. 25
Durata – Decadenza – Cessazione della Giunta Comunale
1. La giunta rimane in carica, con il sindaco che l’ha nominata, sino all’insediamento dei successori.
2. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco, la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio; fino all’elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco, la giunta rimane in carica e le funzioni del sindaco sono svolte dal vice sindaco.
3. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili decorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del rispettivo Consiglio, con contestuale nomina di un Commissario.
4. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco, nonché della rispettiva Giunta.
5. Le ulteriori cause di cessazione della giunta, nonché le ipotesi di sospensione, rimozione, decadenza dei singoli assessori, sono disciplinate dalla legge.
Art. 26
Mozione di sfiducia
1. Il sindaco e la giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata, per appello nominale, dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al comune.
2. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati senza computare a tal fine il sindaco ed è messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
3. L’approvazione della mozione di sfiducia determina lo scioglimento del consiglio e la nomina di un commissario, ai sensi delle leggi vigenti.
4. Il voto del consiglio comunale contrario ad una proposta del sindaco o della giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
Art. 27
Dimissioni degli Assessori
1. Le dimissioni di uno o più assessori sono rassegnate, in forma scritta, al sindaco, e contestualmente comunicate al segretario comunale. Alla sostituzione degli assessori dimissionari cessati dall’ufficio per altra causa provvede, entro dieci giorni, il sindaco, dandone comunicazione al consiglio nella prima seduta utile. Gli assessori cessano dalle funzioni al momento della presentazione delle dimissioni.
Art. 28
Revoca degli Assessori
1. Il sindaco può revocare, con proprio motivato provvedimento, uno o più assessori, dandone comunicazione al consiglio nella prima seduta utile.
Art. 29
Attribuzioni
1. La giunta collabora con il sindaco per l’attuazione del programma amministrativo, provvedendo:
a) a svolgere attività propositiva e di impulso nei confronti del consiglio ed a predisporre gli atti nei casi indicati dalla legge e dello Statuto;
b) a dare attuazione agli indirizzi del consiglio mediante atti di carattere generale, indicanti priorità e criteri da seguire, nell’esercizio delle funzioni amministrative e gestionali, da parte dei responsabili del servizio;
c) a riferire al consiglio sulla propria attività, con frequenza annuale;
d) ad adottare tutti gli atti di amministrazione che non siano attribuiti dalla legge o dallo Statuto ad altri organi.
Art. 30
Funzionamento della Giunta Comunale
1. La giunta è convocata dal sindaco, che fissa la data e l’oggetto dell’ordine della seduta.
2. Il sindaco presiede le sedute della giunta comunale, in caso di assenza o impedimento, le stesse sono presiedute dal vice sindaco.
3. Il sindaco dirige e coordina l’attività della giunta e assicura l’unità di indirizzo politico amministrativi e, la collegiale responsabilità di decisione della stessa.
4. Le sedute della giunta non sono pubbliche. Ulteriori modalità di funzionamento e di convocazione sono fissate dalla stessa giunta.
Art. 31
Ruolo e competenze generali del Sindaco
1. Il sindaco è responsabile dell’amministrazione del comune, rappresenta l’ente, assicura l’unità dell’attività politico-amministrativa del medesimo, sovrintende alle attività di controllo sul funzionamento dei servizi e degli uffici; sovrintende, altresì all’espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al comune, esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge.
2. La legge disciplina le modalità per l’elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all’ufficio di sindaco, il suo status e le cause di cessazione della carica.
3. Al sindaco, nell’ambito dei principi fissati dalla legge, sono assegnate attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e potere di autoorganizzazione delle competenze connesse all’ufficio.
4. Il sindaco, prima di assumere le funzioni, nella prima riunione del consiglio, presta innanzi al consiglio comunale, il seguente giuramento: “Giuro di agire nell’interesse di tutti i cittadini, di osservare lealmente la Costituzione, le leggi della Repubblica e l’ordinamento locale.”
5. Distintivo del sindaco, nell’esercizio delle sue funzioni, è la fascia tricolore con gli stemmi della Repubblica e del comune, da indossare secondo le modalità previste dalla legge.
Art. 32
Attribuzioni di amministrazione del Sindaco
1. Il sindaco:
a) coordina e stimola l’attività degli assessori e ne mantiene l’unità di indirizzo politico, finalizzato alla realizzazione del programma amministrativo;
b) nell’ambito della dotazione organica attribuisce gli incarichi di responsabile degli uffici e dei servizi, tenuto conto delle professionalità esistenti nell’Ente;
c) Nomina il segretario comunale scegliendo tra gli iscritti all’albo;
d) Nomina, designa e revoca, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio e recepiti nel regolamento, i rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni;
e) Nomina i componenti delle commissioni comunali, ad eccezione di quelle riservate per legge al consiglio, recependo nell’atto di nomina le eventuali designazioni riservate al consiglio o a terzi;
f) Affida gli incarichi fiduciari per consulenze esterne, ivi compresi quelli per assistenza legale, salvo che l’individuazione del professionista non sia il risultato di procedure selettive;
g) Promuove, assume o può aderire ad iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
h) Convoca i comizi per i referendum;
i) Coordina gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell’ambito dei criteri indicati dalla regione. D’intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, coordina gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel comune, al fine di armonizzare l’espletamento dei servizi con le esigenze degli utenti.
Art. 33
Attribuzioni vigilanza del Sindaco
1. Il sindaco:
a) acquisisce direttamente presso gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
b) promuove direttamente o avvalendosi del segretario comunale, indagini e verifiche amministrative sull’intera attività del comune;
c) può disporre l’acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società cui partecipa l’ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il consiglio comunale per quanto di competenza;
d) promuovere ed assumere iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società cui partecipa il comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla giunta.
Art. 34
Attribuzione di organizzazione del Sindaco
1. Il sindaco:
a) convoca e presiede la giunta, stabilendo gli argomenti da porre all’ordine del giorno;
b) riceve le interrogazioni assegnandole, se del caso, agli assessori competenti per materia;
c) riceve le dimissioni degli assessori;
d) ha facoltà di delegare agli assessori i poteri che la legge gli attribuisce. In particolare il sindaco può delegare ai singoli assessori il compito di sovraintendere ad un determinato settore di amministrazione o a specifici progetti. L’attività di sovraintendenza si traduce in una articolata specificazione degli indirizzi e nell'esercizio del potere di controllo;
e) autorizza le missioni degli assessori e del segretario comunale;
f) presiede le assemblee pubbliche nelle quali partecipa come rappresentante dell’ente.
Art 35
Vice sindaco
1. Il vice sindaco è l’assessore che a tale funzione viene designato dal sindaco; sostituisce il sindaco in caso di dimissioni, impedimento permanente, assenza, rimozione, decadenza o decesso.
Art. 36
Deliberazioni
1. Gli organi collegiali deliberano validamente con l’intervento della metà dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi o dallo statuto e salvo il voto favorevole della metà più uno dei voti validi, nel caso di votazioni che richiedano indicazioni uni o plurinominali.
2. Tutte le deliberazioni sono assunte di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull’apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell’azione da questa svolta.
3. I componenti degli organi politici monocratici o collegiali non possono partecipare alla discussione, né possono votare, qualora l’atto da assumere coinvolga interessi personali o di parenti o affini sino al quarto grado, con l’eccezione prevista dalla legge per i provvedimenti normativi o di carattere generale.
4. Le sedute del consiglio non sono pubbliche, nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni e apprezzamenti su persone, il presidente dispone la trattazione dell’argomento in seduta privata.
5. L’istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione sono curate dai responsabili dei servizi. Il segretario comunale partecipa alle sedute degli organi collegiali, cura il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal regolamento.
6. I verbali delle sedute sono firmati dal presidente e dal segretario.
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI
Art. 37
Principi e criteri direttivi
1. Il comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di decentramento e di separazione delle funzioni di indirizzo e controllo spettanti agli organi elettivi, dai compiti di gestione amministrativa, tecnica e contabile, spettanti al segretario comunale, al direttore generale ed ai dirigenti se nominati, ed agli altri funzionari direttivi responsabili.
2. Il comune assume come carattere essenziale della propria organizzazione i criteri dell’autonomia, della funzionalità ed economicità di gestione, suffragata dal principio della professionalità e della responsabilità degli operatori.
Art. 38
Personale
1. Il comune promuove il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l’ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti ed opera per l’ottimizzazione della qualità delle prestazioni amministrative erogate ai cittadini.
2. L’ottimizzazione dei servizi resi, viene perseguito anche mediante l’uso diffuso di strumenti informatici negli uffici e la loro connessione ed integrazione ai sistemi informatici e statistici pubblici e con la responsabilizzazione dei dipendenti.
3. La disciplina del personale è riservata agli atti normativi dell’ente che danno esecuzione alle leggi ed allo Statuto. Il regolamento per l’organizzazione degli uffici e dei servizi, in particolare, disciplina:
a) la struttura organizzativo-funzionale;
b) le modalità di assunzione e cessazione dal servizio;
c) gli strumenti e le forme dell’attività di raccordo e di coordinamento tra i responsabili della gestione.
4. I regolamenti stabiliscano, altresì, le regole per l’amministrazione del comune, che deve essere improntata ai principi operativo-funzionali, di seguito indicati, tesi ad assicurare economicità, speditezza e rispondenza al pubblico interesse dell’esecuzione amministrativa:
a) organizzazione del lavoro per programmi, progetti e risultati e non per singoli atti;
b) analisi ed individuazione della produttività, della quantità e del grado di efficacia della attività svolta da ciascuna attività dell’apparato;
c) individuazione di responsabilità strettamente collegata all’ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro attraverso la flessibilità del personale e la massima duttilità delle strutture.
Art. 39
Il segretario comunale
1. Il comune ha un segretario comunale titolare dell’ufficio, dirigente pubblico, iscritto in apposito Albo, gestito dall’Agenzia Autonoma.
2. La legge dello Stato ed il C.C.N.L. regolano lo “status” e disciplinano il reclutamento, il trattamento economico ed ogni altro aspetto connesso alla carriera del segretario comunale.
3. Il segretario è nominato dal sindaco, dal quale dipende funzionalmente, secondo le modalità e per il periodo stabiliti dalla legge.
4. Il segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell’ente, nonché tutte e altre attribuzioni previste dalla legge e dall’ordinamento dell’ente.
Art. 40
Il direttore generale
1. Il comune può convenzionarsi con altri enti locali aventi complessivamente una popolazione superiore a 15.000 abitanti al fine di nominare un direttore generale.
2. Ove il direttore generale non sia nominato il sindaco, previa deliberazione della giunta comunale, può attribuire in tutto o in parte e relative funzioni al segretario comunale.
3. La legge ed il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi disciplinano criteri e procedure per la nomina, funzioni, competenze e rapporti con il segretario comunale dell’ente se tali due figure non coincidono.
Art. 41
Personale direttivo
1. I responsabili degli uffici o dei servizi, con l’osservanza dei principi e criteri fissati dall’ordinamento, svolgono i compiti e le attribuzioni previsti dalla legge per i dirigenti e provvedono alla gestione del comune, assolvendo alle funzioni definite, per ciascuno di loro, nel provvedimento di incarico e nel regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.
2. Ai responsabili degli uffici e dei servizi è attribuita, secondo le disposizioni di legge e del complesso normativo locale, l’adozione degli atti e dei provvedimenti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno nonché l’attività di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, con autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, allorchè tale attività non sia espressamente riservata, dalla legge, dallo stato o dai regolamenti, ad altri organi dell’ente.
3. Gli incarichi suddetti sono responsabili, in via esclusiva, dell’attività amministrativa e gestionale posta in essere e del raggiungimento dei risultati.
Art. 42
Incarichi di responsabilità di servizio
1. Il sindaco, su proposta del segretario comunale o del direttore generale se nominato, prepone agli uffici ed ai servizi, dipendenti o funzionari della qualifica apicale, con incarico di direzione, revocabile.
2. Gli incarichi disciplinati dal regolamento degli uffici e dei servizi sono affidati ispirandosi a criteri di trasparenza e professionalità.
Art. 43
Contratto a tempo determinato
1. La copertura dei posti apicali, di direzione d’ufficio o di servizio, o di alta specializzazione, può anche avvenire, con incarico conferito da parte del sindaco, mediante convenzione regolata dalle norme sul pubblico impiego di durata triennale o, eccezionalmente e con provvedimento motivato, con contratto di diritto privato, a tempo determinato.
2. Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi può altresì prevedere, secondo la previsione della legge, criteri e modalità per la stipulazione di contratti a tempo determinato, al di fuori della dotazione organica, nel limite del 5% del personale, nonché l’assunzione di collaboratori a contratto, per un tempo determinato, per la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze degli amministratori.
Art. 44
Responsabilità
1. Le norme regolamentari si uniformano al principio che a fronte di ciascuna delle competenze poste in capo ai funzionari, sia correlata la conseguente assunzione di responsabilità.
2. I funzionari preposti ai singoli servizi o uffici dell’organizzazione dell’ente sono responsabili tanto della legalità, correttezza amministrativa, efficienza, economicità ed efficacia dell’attività svolta, quanto dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi e scopi fissati dagli organi elettivi.
3. Gli atti monocratici previsti nel presente capo sono adottati dal segretario generale, dal direttore generale, ove nominato, e dei responsabili delle strutture di vertice.
TITOLO III
I SERVIZI PUBBLICI COMUNALI
Art. 45
Forme di gestione dei servizi pubblici
1. L’attività diretta a conseguire, nell’interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa del Comune, ai sensi di legge.
2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente Statuto.
3. Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale la comparazione deve avvenire tra affidamento in concessione, costituzione di azienda, di consorzio o di società a prevalente capitale locale.
4. Per gli altri servizi la comparazione avverrà tra la gestione in economia, la costituzione di istituzione, l’affidamento in appalto o in concessione, nonché tra la forma singola o quella associata mediante convenzione, unione di Comuni, ovvero consorzio.
5. Nell’organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme d’informazione, partecipazione e tutela degli utenti.
Art. 46
Gestione in economia
1. L’organizzazione e l’esercizio dei servizi sono, di norma, disciplinati da appositi regolamenti che devono, fra l’altro, individuare l’unità organizzativa responsabile del servizio.
2. I servizi comunali sono assunti in gestione in economia, o diretta, nei casi in cui l’organizzazione dei fattori produttivi e delle attività, tramite le strutture del comune, sia motivata dalle caratteristiche del servizio, in relazione alla sua modesta dimensione, ovvero alla sua semplicità, e quando sia inopportuno il ricorso ad altre forme di gestione.
Art. 47
Concessione a terzi
1. La scelta della forma di gestione dei servizi mediante la concessione a terzi deve essere motivata da ragioni tecniche, da ragioni economiche e da motivi di opportunità sociale.
Art. 48
Gestione a mezzo di azienda speciale
1. La gestione dei servizi a mezzo di azienda speciale è consentita solamente ove gli stessi abbiano rilevanza economica e imprenditoriale.
2. L’ordinamento, la composizione ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dall’apposito statuto e da propri regolamenti interni approvati, questi ultimi, dal consiglio di amministrazione.
3. Lo statuto delle aziende speciali deve contenere principi di unitarietà con gli indirizzi generali del comune.
4. Le aziende speciali informano la loro attività a criteri di trasparenza, di efficacia, di efficienza e di economicità e hanno l’obbligo del pareggio finanziario ed economico, da conseguire attraverso l’equilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti.
Art. 49
Gestione a mezzo di istituzione
1. La gestione dei servizi a mezzo di istituzione è consentita solamente per quelli sociali, senza rilevanza imprenditoriale.
2. Il consiglio comunale per l’esercizio di servizi sociali che necessitano di particolare autonomia gestionale, costituisce istituzioni, mediante apposito atto contenente il relativo regolamento di disciplina dell’organizzazione e dell’attività e previa redazione di apposito piano tecnico-finanziario, dal quale risultino: i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni mobili e immobili compresi i fondi liquidi.
3. Il consiglio comunale determina, altresì, la dotazione organica di personale e l’assetto organizzativo dell’istituzione, le modalità di esercizio dell’autonomia gestionale, l’ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.
4. Il regolamento può prevedere il ricorso a personale assunto con rapporto di diritto privato, nonché, collaborazioni ad alto contenuto di professionalità.
5. Gli indirizzi da osservare sono approvati dal consiglio comunale al momento della costituzione ed aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell’istituzione.
6. Gli organi dell’istituzione sono il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore.
7. Il consiglio di amministrazione ed il presidente sono nominati dal sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, tra soggetti estranei a tale organo, purchè, in possesso delle condizioni di eleggibilità al consiglio comunale.
8. Il regolamento disciplina il numero, gli eventuali requisiti specifici richiesti ai componenti, la posizione giuridica e lo status dei componenti il consiglio di amministrazione, nonché, le modalità di funzionamento dell’organo.
9. Il consiglio di amministrazione provvede all’adozione di tutti gli atti di gestione a carattere generale previsti dal regolamento.
10. Il presidente rappresenta l’istituzione e presiede il consiglio di amministrazione, vigila sull’esecuzione degli atti del consiglio, da sottoporre a rettifica nella prima seduta.
11. Il direttore dell’istituzione è nominato dal sindaco con le modalità previste dal regolamento.
12. Il direttore è il responsabile del personale, garantisce la funzionalità dei servizi, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare l’attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli altri organi delle istituzioni.
Art.50
Revoca degli organi delle aziende e delle
istituzioni
1. Il sindaco può revocare il presidente, i membri del consiglio di amministrazione ed il direttore delle aziende e delle istituzioni, per gravi violazioni di legge o documentata inefficienza, ovvero a seguito di mozione motivata, presentata da almeno un terzo dei consiglieri comunali ed approvata dal consiglio comunale.
Art. 51
Gestione a mezzo di società
1. Il consiglio comunale può deliberare che la gestione di un servizio pubblico avvenga a mezzo di società per azioni, o società a responsabilità limitata, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative, quando la natura del servizio faccia ritenere opportunità, sulla base di idonea documentazione economica e funzionale, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.
2. Al di fuori del caso di cui al precedente comma, il consiglio comunale può disporre la partecipazione del comune a società di capitali, la cui finalità assume rilevanza rispetto alle funzioni ed ai compiti del comune.
3. Gli amministratori delle società in quota al comune, sono nominati dal sindaco e devono essere scelti tra persone che siano estranee al consiglio comunale, di comprovata esperienza amministrativa e tecnico professionale nel particolare settore di attività, secondo quanto stabilito dal regolamento per le nomine; tale regolamento disciplinerà altresì le modalità con le quali viene assicurato il rapporto tra l’autonomo svolgimento del mandato e gli indirizzi del comune.
Art. 52
Designazione e durata in carica dei rappresentanti
del comune negli organi di soggetti terzi
1. Il consiglio comunale, stabilisce i criteri per la designazione e la nomina di rappresentanti del comune in organi di aziende, di istituzioni, di società partecipate e di altri enti. In ogni caso i nominandi devono essere in possesso delle condizioni di eleggibilità a consigliere comunale e di specifica competenza tecnica e/o amministrativa.
2. I suddetti rappresentanti relazionano al consiglio, in occasione dell’approvazione del rendiconto e possono, anche su loro richiesta, essere sentiti su specifici argomenti ogni qual volta lo ritengano il consiglio stesso, le commissioni consiliari e la giunta comunale.
3. Gli organi delle aziende, delle istituzioni ed i responsabili del comune in s.p.a. ed altri enti durano in carica per un periodo corrispondente al mandato del sindaco che li ha nominati, esercitando, tuttavia, le funzioni fino alla nomina dei successori.
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PARTE II
ORDINAMENTO FUNZIONALE
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TITOLO I
ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE
Art. 53
Principi generali
1. Il comune promuove le opportune forme di collaborazione e di cooperazione con le altre istanze di governo territoriale, allo scopo di assicurare una più elevata efficienza dell’azione amministrativa ed adeguati standards qualitativi dei servizi pubblici da esso comunque gestiti e amministrati, sia in forma diretta che indiretta.
2. A questo scopo l’attività dell’ente si organizza e si svolge, se necessario ed opportuno, utilizzando tutti gli strumenti di cooperazione e di collaborazione previsti dalla legge, quali intese, accordi e convenzioni.
Art. 54
Convenzioni
1. Il comune può stipulare, con la provincia, con altri comuni, nonché, con i loro enti strumentali, apposite convenzioni, allo scopo di realizzare la gestione coordinata ed integrata di determinati servizi e funzioni.
2. Le convenzioni di cui al comma precedente definiscono i reciproci diritti e doveri degli enti contraenti e sono approvate dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
Art. 55
Consorzi
1. Il comune può costituire con la provincia, con altri comuni e/o con altri enti pubblici ivi comprese le comunità montane, quando siano a ciò autorizzati, secondo le leggi alle quali sono soggetti, un consorzio per la gestione associata di uno più servizi o per l’esercizio di funzioni, secondo le norme che disciplinano le aziende speciali, in quanto compatibili.
2. Il consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, la convenzione costitutiva del consorzio e lo statuto del consorzio stesso.
3. La convenzione disciplina le nomine e le competenze degli organi consortili e prevede la trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali del consorzio. Lo statuto disciplina, invece, l’organizzazione, la nomina e le funzioni degli organi consortili; inoltre detta i principi a cui dovrà essere informata l’attività dell’ente, coerenti con i principi fissati dal presente statuto e funzionali alle attività assegnate al consorzio.
4. Il consorzio nell’espletamento della propria attività può appaltare a terzi quote residuali di servizi, conservando la gestione di servizi fondamentali che hanno costituito l’oggetto del patto consortile. Parimenti il consorzio non ha facoltà di partecipare a società, né di aderire o costituire altre forme associative.
Art. 56
Accordi di programma
1. Per la definizione e l’attuazione di opere, di interventi e di programmi che richiedono, per la loro realizzazione, l’azione integrata e coordinata del comune e di altri enti, il sindaco promuove, nei casi previsti dalla legge, un accordo di programma, allo scopo di assicurare il coordinamento e l’integrazione delle azioni, anche grazie alla determinazione dei tempi, dei modi e dei finanziamenti relativi all’opera, all’intervento o al progetto al quale si riferisce l’accordo. L’accordo è stipulato dal sindaco.
2. L’accordo può prevedere idonei procedimenti arbitrali, atti a dirimere ogni possibile controversia, avente ad oggetto specifiche clausole, nonché, gli opportuni strumenti di interventi sostitutivo per le eventuali inadempienze degli enti che partecipano all’accordo.
TITOLO II
L’ORDINAMENTO FINANZIARIO
Art. 57
Demanio e patrimonio
1. Il comune ha un proprio demanio ed un proprio patrimonio in conformità della legge.
2. I terreni soggetti ad usi civici sono disciplinati dalla disposizioni delle leggi speciali che regolano la materia.
3. L&rsq